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            PALOMBO LUIGI – BRAVO ERNESTO 
            
            
            (1 gennaio 1890)  | 
          
        
        
       
      IN NOME DI SUA MAESTA’
      UMBERTO I
      PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
      RE D’ITALIA
      
      Il Pretore del Mandamento di Ceccano, avvocato Giulio 
      Monteverde ha pronunciato la seguente sentenza nella causa del Pubblico 
      Ministero
      
      CONTRO
      
        - Palombo Luigi di Carlo, di anni 35, contadino;
 
        - Bravo Ernesto di Lorenzo, di anni 32, possidente, ambidue residenti 
        a Villa S. Stefano
 
      
      
      IMPUTATI
      Ambidue di 
      contravvenzione all’articolo 488 C.P. per essere stati colti in luogo 
      pubblico in istato di manifesta ubriachezza molesta;
      il secondo di 
      contravvenzione all’articolo 466 par.3 C.P. per avere portato un fucile 
      carico in luogo pubblico ove era numerosa gente, reati avvenuti in Villa 
      S. Stefano il giorno 1 gennaio 1890.
      In esito 
      all’odierno dibattimento sentiti il P.M. nelle sue conclusioni orali, il 
      difensore degli imputati nei mezzi di difesa, nonché gli imputati stessi 
      che ebbero per ultimi la parola.
      
      RITENUTO che è risultato il fatto che nel giorno 1 
      gennaio 1890 Palombo Luigi e Bravo Ernesto trovandosi ubriachi 
      incominciarono a questionare in mezzo alla piazza del Mercato di Villa S. 
      Stefano ove era concorso di gente, recando così per il loro stato di 
      ubriachezza, molestia alle persone presenti. Anzi il Bravo, essendosi 
      allontanato, tornò poco dopo armato di un fucile. Per questi fatti furono 
      ambidue gli imputati denunziati.
      ATTESO CHE dalle deposizioni dei testi è risultato 
      provato che i due imputati furono colti in luogo pubblico in istato di 
      ubriachezza manifesta e molesta ed è risultato altresì che il Bravo 
      (munito della debita licenza) si presentò nella detta piazza armato di 
      fucile, non si è però provato che il fucile fosse carico nulla avendo 
      saputo dire i testimoni a tale proposito. E pertanto, mentre i due 
      imputati debbono essere ritenuti colpevoli della contravvenzione loro 
      imputata per il reato di ubriachezza, in quanto all’altro reato, imputato 
      al Bravo, deve richiedersi l’assoluzione per non provata reità. Si 
      dichiarano, pertanto, Palombo Luigi e Bravo Ernesto colpevoli del reato di 
      contravvenzione all’articolo 488 e si
      CONDANNANO
      alla pena di lire 30 di ammenda ciascuno e solidalmente 
      al pagamento delle spese processuali.