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            PALOMBO ANTONIO – ROSSI GIOVANNI 
            
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             fine 
            febbraio 1886  | 
          
        
        
       
      IN NOME DI SUA MAESTA’
      UMBERTO I
      PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
      RE D’ITALIA
      
      Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la 
      seguente sentenza nella causa penale del P. M. 
      CONTRO
      
        - Palombo Antonio di Giuseppe, di anni 21;
 
        - Rossi Giovanni fu Giuseppe di anni 18, contadini di Villa S. Stefano
 
      
      
      IMPUTATI
      di furto campestre di cipolle con danno di lire 3 in 
      pregiudizio di Colini Giuseppe, avvenuto in una notte degli ultimi di 
      febbraio 1886.
      SENTITI gli imputati nel loro interrogatorio;
      SENTITA la lettura degli atti e documenti;
      SENTITI i testimoni;
      SENTITO il P.M. nelle sue conclusioni orali, il 
      difensore degli imputati nelle sue deduzioni, nonché gli imputati stessi 
      che ebbero per ultimi la parola
      
      FATTO
      Giuseppe Colini di Villa S. Stefano si querelò delli 
      suoi conterranei Palombo Antonio e Rossi Giovanni per furto campestre di 
      cipolle del valore di lire 3 perpetrato in un suo terreno sito in contrada 
      Sterpetto nel territorio di Villa S. Stefano.
      DIRITTO
      E’ provata la verità del reato.
      ATTESO CHE quantunque il reato in querela sia rimasto 
      provato cogli elementi raccolti a casa di Giovanni Rossi, nulla poi si è 
      raccolto sul conto di Palombo Antonio; quindi debito giudizio impone che 
      fosse sottoposto a condanna il primo (Rossi Giovanni) e mandato assolto il 
      secondo (Palombo Antonio).
      ATTESO CHE pel giudicabile Rossi, avuto riguardo ai 
      suoi buoni precedenti ed alla tenuità della materia furtiva,
      DICHIARA
      Rossi Giovanni fu Giuseppe colpevole del reato 
      ascrittogli e con istanze attenuanti lo condanna a lire 12 di ammenda. 
      Assolve poi Palombo Antonio per non provata reità