IN NOME DI SUA MAESTA’
      UMBERTO I
      PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
      RE D’ITALIA
      
      Nella causa penale rinviata dal Giudice Istruttore di 
      Frosinone con ordinanza 10 settembre 1887
      
      CONTRO
      
        
          
          - Palombo Angelo di Carlo, di anni 22, contadino
 
          - Primotici Angelomaria di Pietro di anni 20
 
          - Lucarini Giuseppe fu Angelo di anni 21
 
          - Iorio Giuseppe fu Nicola di anni 22
 
          - Iorio Giovanni fu Nicola di anni 20
 
          - Palombo Rocco di Carlo di anni 25
 
          - Bartoli Temistocle di Giovanni di anni 12
 
          - Lucarini Angelo fu Stefano di anni 22
 
          - Bonomo Augusto fu Giovanni di anni 21
 
          - Anticoli Ulderico di Innocenzo di anni 20, contadino
 
          - Olivieri Lodovico di Antonio di anni 20
 
          - Petrilli Clinio di Pompeo di anni 21, contadino
 
          - Bravo Ernesto di Lorenzo di anni 29
 
          - Ferrari Giuseppe di Vincenzo di anni 21
 
          - Buzzolini Guglielmo di Carlo di anni 27
 
          - Primotici Pietro padre di Angelomaria, contadino
 
          - Bartoli Giovanni padre di Temistocle
 
          - Anticoli Innocenzo padre di Ulderico
 
          - Olivieri Antonio padre di Lodovico 
 
          - Petrilli Pompeo padre di Clinio
 
          - Tricca Maria madre di Lucarini Giuseppe
 
          - Toppetta Maria madre di Iorio Giovanni
 
          - Bonomo Mariangela madre di Bonomo Augusto
 
        
      
      
      Tutti di Villa S. Stefano
      
      IMPUTATI
      
      I primi otto di minacce e vie di fatto contro gli 
      ultimi sette, i primi tre di porto di arma insidiosa (pistola di corta 
      misura). Vagando nottetempo per l’abitato il secondo e il terzo anche di 
      sparo di arma da fuoco contro l’abitato.
      Il 4), il 5), il 6), il 7) e l’ 8) di porto di arma 
      vietata (coltello a molla fissa) vagando nottetempo per l’abitato. Gli 
      ultimi sette di percosse lievi in persona di Palombo Rocco.
      Il 9) inoltre di porto di arma lunga da fuoco (fucile 
      senza licenza) vagando nottetempo per l’abitato e di percosse lievi in 
      persona di Primotici Angelomaria e di Iorio Giuseppe.
      Tutti i primi quindici poi di schiamazzi notturni, 
      reati commessi in Villa S. Stefano nella notte dal 9 al 10 luglio 1887 con 
      l’aggravante della recidiva per Primotici Angelomaria.
      IN ESITO all’ordine del dibattimento
      RITENUTO che gli imputati vennero regolarmente citati e 
      la contumacia dei non comparsi, regolarmente accertata:
      RITENUTO che tutto ciò che forma oggetto d’imputazione 
      non si può procedere senza istanza delle parti. Rispettivamente ciascuno 
      degli imputati ebbe a rendere dalla sporta querela e reciprocamente tutti 
      ad accertamento dell’ufficio dichiararono di accordarsi per un cordiale 
      condono.
      RITENUTO che quanto riflette l’imputazione di porto 
      d’arma insidiosa a carico di Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo 
      Rocco, Primotici Angelomaria, Lucarini Giuseppe, Iorio Giovanni venne 
      questa legalmente stabilita anzitutto per dichiarazione e confessione 
      degli stessi nonché della concorde testimonianza che pure così puossi dire 
      impropriamente degli altri coimputati indicati sopra dal numero 7) al 
      numero 15).
      RITENUTO che rimase pure approvato (provato) che le 
      pistole e i coltelli di cui si tratta si portarono nel concentrico 
      (all’interno) del paese di Villa S. Stefano e nell’intervallo delle ore 11 
      pomeridiane alla mezzanotte del 9 luglio 1887.
      RITENUTO quanto al reato di sparo di arma da fuoco in 
      luogo abitato ascritto a Primotici Angelomaria ed a Lucarini Giuseppe che 
      risultò avere il solo Primotici esploso la pistola di cui era armato 
      nella notte anzidetta nel concentrico del paese, mentre invece il Lucarini 
      Giuseppe se sparò pure un colpo di pistola ciò fece sulla porta della sua 
      capanna lontano dal paese e per impaurire coloro che egli credeva 
      venissero alla sua volta.
      RITENUTO essere stato pienamente escluso che Bartoli 
      Temistocle, Lucarini Angelomaria abbiano in qualsiasi maniera partecipato 
      al reato di cui tutti sono imputati per canti e schiamazzi notturni e che 
      neppure essi stavano armati di coltello né usarono violenza qualsiasi 
      verso le persone in quanto che gli stessi coimputati e i testi accertarono 
      come essi trovatisi a caso in quella sera nel luogo ove succedeva la 
      baruffa si limitarono ad essere semplici spettatori e nulla fecero che 
      potesse essere loro imputabile.
      RITENUTO che venne escluso in modo assoluto per 
      concorde deposto di tutti i coimputati che Bonomo Augusto nelle 
      circostanze di tempo e di luogo di cui nel capo d’imputazione fosse armato 
      di un fucile;
      RITENUTO essere poi stato stabilito che tutti nella 
      sera del 9 luglio verso la mezzanotte schiamazzassero e suonassero 
      disturbando la pubblica quiete in Villa S. Stefano.
      RITENUTO che le persone civilmente responsabili non 
      addussero a loro difesa nessuna scusante e si deve ritenere essere per 
      loro incuria e difetto di sorveglianza che i minorenni loro figli vanno 
      vagando nelle ore dedicate a riposo a commettere reati che altrimenti non 
      succederebbero se a ora lecita rientrassero in seno alla famiglia.
      
      
      PER QUESTI MOTIVI
      
      Visti gli articoli 455, 459, 467, 90 e 91 C.P. dichiara 
      Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici Angelomaria, 
      Lucarini Giuseppe, Iorio Giovanni convinti (colpevoli) del reato di porto 
      d’arma insidiosa, vagando di nottetempo in luogo abitato e 
      conseguentemente Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici 
      Angelomaria minorenne ma recidivo alla pena del carcere per mesi due, 
      Lucarini Giuseppe e Iorio Giovanni, minorenni all’epoca del commesso reato 
      all’istessa pena per mesi uno. Visti gli articoli 685 e 688 C.P. dichiara 
      convinto Primotici Angelomaria del reato di sparo d’arma da fuoco in luogo 
      abitato, non convinto per lo stesso titolo Lucarini Giuseppe e 
      conseguentemente lo condanna all’ammenda in lire 20 e assolve Lucarini 
      Giuseppe da tale imputazione. 
      Visto l’articolo 549 C.P.P. dichiara non essere stato 
      luogo a procedere contro Bonomo Augusto per porto d’arma lunga da fuoco di 
      notte in luogo abitato. Visti gli articoli 85, 117 delle leggi di Pubblica 
      Sicurezza dichiara tutti gli imputati convinti del reato di perturbazione 
      della pubblica quieta a causa di schiamazzi notturni ed in base agli 
      articoli succitati 90 e 91 C. P. condanna Palombo Augusto, Primotici 
      Angelomaria, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Bravo Ernesto, Ferrari 
      Giuseppe, Buzzolini Guglielmo all’ammenda di lire 15. Lucarini Giuseppe, 
      Iorio Giuseppe, Anticoli Ulderico, Olivieri Lodovico, Petrilli Clinio 
      all’ammenda di lire 10 e visti gli articoli 568, 1176 C.P.P. e 1157 C.C. 
      condanna solidamente gli imputati ove civilmente responsabili, dichiarando 
      di non essere stato luogo a procedere per le percosse e del ferimento 
      rispettivamente loro ascritto e similmente visto l’articolo 771 C.P. 
      ordina la confisca del coltello sotto sequestro.
      
      Ceccano 24 gennaio 1888
      
       
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