Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli
 

ROCCO PALOMBO

22 febbraio 1875

In nome di sua Maestà

Vittorio Emanuele II

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re d’Italia

UDIENZA DEL GIORNO 13 SETTEMBRE 1875

NELLA CAUSA CONTRO

Palombo Rocco fu Giovanbattista di anni 30, nato e domiciliato in Villa S. Stefano, sarto, vedovo

IMPUTATO

Di ferimento volontario guaribile oltre i 30 giorni e che portò seco in pericolo di vita ad offesa di Ferdinando Tranelli avvenuto in Villa S. Stefano il 22 febbraio 1875, articolo 538 C.P.

SENTITE le risultanze del pubblico dibattimento;

SENTITA la lettura degli atti processuali;

INTESO l’imputato presente;

SENTITO il Pubblico Ministero nelle sue reali conclusioni;

SENTITA la difesa;

SENTITO per ultimo l’imputato;

RITENUTO che nella sera del 22 febbraio 1875 mentre l’inquisito Rocco Palombo si trovava nel molino ad olio di tal Panfili (in via Lata) a Villa S. Stefano, si fece a scherzare con modi poco misurati verso gli uomini addetti a quell’opificio. Ferdinando Tranelli, soprastante di quei lavoranti procurò che il Palombo cessasse dal suo procedere perché distraeva gli operai dal lavoro. Ma il Palombo, ch’era alquanto alterato dal vino scagliò colpi di bastone e ferì nella regione frontale il Tranelli che cadde in terra.

     CONSIDERANDO che dalle relazioni e giudizio definitivo del chirurgo rimane stabilito che il ferimento per sopraggiunta risipola (tumore infiammatorio della pelle) comportò pericolo di vita, ed incapacità al lavoro per oltre 30 giorni.

     CONSIDERANDO che la sezione d’accusa, con sentenza del 20 luglio 1875 rinviò la causa pel relativo giudizio a questo consesso, ritenute a favore dell’inquisito le circostanze attenuanti perché il pericolo della vita ed il prolungamento della malattia deve ritenersi non dalla sola ferita ma anche e specialmente dalla sopravvenuta risipola causata da trascurata cura e dall’uso di spiritose bevande (alcolici): circostanze che anche questo consesso ritiene nel senso esposto.

     CONSIDERANDO che l’inquisito stesso ammette di aver dato il colpo di bastone senza ricordare in qual parte della persona del Tranelli, ciò che comprova un altro testimone udito che quantunque sulle prime abbia voluto dire che il Tranelli si ferisse per caduta, dopo aver ricevuto un colpo di bastone alle spalle, ha poi conchiuso (concluso) che non sa se il Tranelli cadesse e non aver capito in qual parte della persona fosse percosso dal bastone;onde è da prestarsi fede al querelante che ha costantemente sostenuto che fu colpito in fronte.

     CONSIDERANDO che ciò posto non è ammissibile l’eccesso invocato dalla difesa perché rimane escluso che il ferimento avvenisse a causa della caduta fermo restando che il modo violento con cui fu vibrato il colpo, la località dove fu diretto, cioè sulla regione frontale, non potevano non produrre quegli effetti che ne derivarono e che potevano purtroppo prevedersi. D’altronde lo stato di ebbrezza, anche a prescindere ch’era abituale dell’inquisito, non era a tal grado da togliere o menomare, a senso di legge, al Palombo la conoscenza delle proprie azioni.

     CONSIDERANDO che l’inquisito è recidivo per essere stato condannato ad un mese di carcere per oltraggio al Sindaco di Villa S. Stefano, ad altro mese per ribellione alla forza pubblica e ad altri 11 giorni per ferimento volontario.

PER TALI MOTIVI

Visti gli art. 598 e 684 C.P., 568 e 569 C.P.P.

DICHIARA

Rocco Palombo colpevole di ferimento volontario a danno di Ferdinando Tranelli che fu posto in pericolo di vita, ed inabilitato al lavoro per oltre 30 giorni col concorso di circostanze attenuanti e coll’aggravante delle recidività. Lo condanna quindi a 4 anni di carcere, all’indennità di ragione verso il ferito ed alle spese processuali a favore dell’Erario dello Stato.

 

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