Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli
 

PALOMBO PAOLO E PALOMBO CARLO

(13 marzo 1876)

Il Pretore del Mandamento di Ceccano

ha profferito la seguente sentenza

nella causa penale del Pubblico Ministero

CONTRO

  1. Palombo Paolo fu Domenico, di anni 69, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano, comparso;
  2. Palombo Carlo fu Domenico di anni 36, nato e domiciliato a Villa S. Stefano, comparso.

IMPUTATI

di pascolo abusivo, per avere nel 13 marzo 1876 in Villa S. Stefano fatto pascolare i lori porci nelle ghiande del sig, Giacinto Marella in contrada Vallefredda;

SENTITO nelle sue conclusioni orali il Pubblico Ministero e l’Imputati nelle proprie discolpe, a mezzo anche del difensore, avendo avuto per ultimi la parola;

CONSIDERANDO in fatto che il sig. Giacinto Marella querelavasi contro gli odierni imputati per averli rinvenuti nel pomeriggio del 13 trascorso novembre in contrada Vallefredda e Sparelle, tenimento di Villa S. Stefano, a pascere i loro maiali nelle ghiande d’una sua selva ed a prova dell’esposto recare 5 testimoni;

CONSIDERANDO che i prevenuti (imputati) pur ammettendo di essere passati nella pubblica via che porta dentro quella macchia per abbeverare le loro mandre negano del tutto che vi avessero pascolato i loro suini. E invero i testimoni Tranelli Antonio e Palombo Costantino non ebbero occasione di vedere gli imputati e molto meno che pascolassero mentre Pantoli Lorenzo, Lucarini Giuseppe e Rossi Rocco ammettendo di aver veduto passare nella pubblica via gli odierni prevenuti, negano del tutto che in quella tenuta si soffermassero a pascolare, ma che transitassero semplicemente nella via e che in essa fosse stata rinvenuta caduta qualche ghianda se la mangiassero passando quegli animali. Ciò è confermato in migliore modo dalla deposizione del Rossi Rocco al quale era stata affidata dallo stesso Marella, querelante, la sorveglianza di quel bosco ed egli non essendo affatto contraddetto dal querelante ripetutamente affermò che gli imputati transitassero semplicemente per la pubblica via senza soffermarsi affatto a pascolare;

CONSIDERANDO che in tale stato di cose, essendo nei prevenuti il diritto di transitare nella pubblica via non è da attribuire loro se qualche ghianda caduta e abbandonata venisse mangiata in passando dalle loro mandre, ciò non costituisce il reato del pascolo abusivo mancando non solo l’elemento intenzionale, ma il fatto stesso incriminabile in quanto che esso deve intendersi avvenuto per casualità, per modo accidente.

VISTO l’art. 343 Cod. Proc. Pen.

HA GIUDICATO

doversi assolvere, come si assolvono, Paolo Palombo e Carlo Palombo dall’imputazione a loro fatta per non costituire essa, a termini di Legge, un reato.

Contrada Vallefredda

 

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15.6.11

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