Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli
 

LUIGI PALOMBO

2 febbraio 1840

In nome di Sua Santità Grecorio XVI (1831 - 1846) felicemente regnante.

L’anno 1840, il giorno 13 del mese di luglio, il Tribunale Criminale sedente in Frosinone composto da Gregorio Piergentili, presidente, Raffaele Palomba e Rinaldo Conte, giudici, si è adunato nella solita casa delle sue udienze per eseguire il confronto e deliberare sulla causa

CONTRO

Luigi Palombo, del fu Carlo, da S. Stefano, di anni 31, contadino

IMPUTATO

Di ferita con qualche pericolo di vita e delazione (porto abusivo) d’arma.

VISTI gli atti processuali;

LETTA la relazione fiscale;

SENTITE le deposizioni de’ testimoni confrontati,

SENTITO il Procuratore Fiscale, il sig. Difensore nonché il prevenuto (l’imputato) stesso che ebbero l’ultima parola;

RITIRATOSI il Tribunale in camera di consiglio, avendo sott’occhio il processo scritto, ha emanato la seguente

SENTENZA

Ben spesso Antonio Palladini si recava ad inquietare (ad infastidire) il suo padre Rocco e la matrigna Santa per pretensione (motivi) d’interesse, ed essendo ubriaco altrettanto effettuò (fece) nel giorno 2 febraro. Vi si trovò presente Luigi Palombo ed avendo significato (spiegato) al Palladini che non era quella la maniera di condursi col padre, fu ingiuriato ed anche in qualche modo minacciato.

Ne fu dispiacente il Palombo ed avvicinatosi al Palladini lo investì con un coltello, gli vibrò dei colpi col manico sulla testa, ed un altro di punta nel dorso, e così gli produsse un'escoriazione ed una ferita. Quindi gittando il coltello, che era fermo al manico (a lama fissa), puntuto e tagliente in parte di ambedue i lati se ne partì e raccoltosi il coltello venne esibito in Curia (stanza ex collocatore all’imbocco di via della Rocca).

Si formò l’analogo processo, e fin dal 5 marzo successivo il Palombo è nelle forze (in arresto).

CONSIDERANDO CHE in quanto alle offese il genere è stabilito colla relazione chirurgica di aver medicato Antonio Palladini di una ferita nella regione dorsale penetrante nella cavità del petto prodotta da istromento incidente (con uno strumento a punta) e perforante e giudicata con qualche pericolo, e di una escoriazione con contusione nel parietale destro prodotta da istromento contundente e lacerante e senza pericolo.

CONSIDERANDO CHE Palombo ammette la questione avuta col Palladini ma nega di averlo ferito. A convincerlo però si sono riuniti l’impulso a delinquere che mosse dalle ingiurie e minacce proferite dal Palladini contro l’Inquisito, l’incolpazione (le accuse) del ferito, e il deposto (le deposizioni) di più testimoni che a stabilire che Palladini restò offeso per fatto (ad opera) dell’inquisito.

CONSIDERANDO CHE le ingiurie e minacce riportate dal Palombo pel solo fatto che si studiò di far conoscere al Palladini che doveva trattare in modo diverso il genitore, possono calcolarsi a di lui favore per una grave provocazione.

CONSIDERANDO CHE se due testimoni assicurano di aver veduto Palombo gittare quel coltello, non rimane escluso che nel farlo l’avesse potuto prendere in quella casa anziché essere in precedenza possessore.

Tutto ciò considerato e Invocato il Nome Santissimo di Dio il Tribunale

DICHIARA

Che costa (si stratta) di una ferita con qualche pericolo di vita, e di una contusione senza pericolo in persona di Antonio Palladini e che ne è colpevole Luigi Palombo in seguito di grave provocazione.

VISTI gli articoli 318 e 319 del Regolamento Penale

CONDANNA

A pluralità di voti Luigi Palombo ad un anno di opera pubblica da espiarsi dopo li primi 3 mesi dal suo ingresso in carcere, avendo uno dei signori giudici ritenuto gravissima la provocazione ed opinato (espresso) per pena minore.

Lo condanna pure all’ammenda del danno verso la parte offesa da liquidarsi in giudizio civile e al rimborso delle spese di processo.

 

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